Quando il mediatore ha diritto alla provvigione?

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Man signs purchase agreement for a house

 

Mediazione Immobiliare: accettazione dell’attività di intermediazione da parte del promissario acquirente 

e conclusione dell’affare.

 

A norma dell’art. 1755 cod. civ., “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento”, senza che rilevi la circostanza che al preliminare sia seguita o meno la stipula del contratto definitivo.

 

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione ad opera del mediatore del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico…” (Cass. Civ., Sez. II, n. 30083/2019).

 

Più in particolare, “Il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n. 24103/2019, Cass. Civ., Sez. II, n. 869/2018, Cass. Civ., Sez. VI, n. 21575/2017 e Cass. Civ., Sez. III, n. 25851/2014).

 

Tale interpretazione è stata condivisa dal Giudice di Pace di Belpasso che con sentenza num. 56/2019 del 31.05.2019, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso dal promissario acquirente rigettava le contestazioni di parte opponente e, per l’effetto, confermava l’efficacia del decreto ingiuntivo opposto in favore dell’Agenzia Immobiliare.

Nella specie, il promissario acquirente visionava per la prima volta l’immobile tramite la detta Agenzia, sottoscrivendo in quella sede il cd. Foglio di visita nel quale si prevedeva espressamente un diritto alla provvigione pari al 3% anche qualora successivamente alla visita l’affare si fosse concluso direttamente con il venditore, in assenza di alcuna altra attività mediatoria.

 

Il Giudice di Pace adito, seguendo l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24399/2015, affermava che il mentovato documento costituiva: “Il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati e, in difetto, per il risarcimento del danno“.

Orbene, nel caso in esame la vendita si concludeva successivamente e per effetto di trattative private intercorse da promissario acquirente e venditore, a nulla rilevando il parziale mutamento delle precedenti condizioni di vendita.

La spettanza della provvigione esula dalla sopra detta circostanza, giacché gli unici presupposti su cui la stessa si fonda sono la conclusione dell’affare e il nesso di causalità tra l’attività del mediatore e l’affare concluso.

Sul punto, il Giudice adito affermava infatti, “il diritto alla provvigione è sorto già al momento della sottoscrizione da parte dell’opponente/acquirente del documento sopra riportato. A giudizio di questo Decidente l’agenzia immobiliare, oggi parte opposta, ha assunto l’unica figura di intermediazione tra acquirente e venditore“, precisando inoltre, “Questo Dedicente ritiene provato il nesso eziologico tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare“.

 

Ragion per cui rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e per l’effetto condannava l’opponente al pagamento della provvigione in favore dell’Agenzia Immobiliare oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo, nonché alla rifusione delle spese legali in favore della ditta opposta.