STALLI A PAGAMENTO. ILLEGITTIMI I VERBALI DI CONTESTAZIONE

post date25 de mayo de 2020  •   post categoriesArticoli

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Il numero spropositato di stalli a pagamento predisposti dal Comune di Catania.

Disapplicazione della Delibera num. 2810 del 29.11.1995 di perimetrazione del centro urbano ove sussistano “particolari esigenze e condizioni di traffico” nonchè della Deliberazione di Giunta municipale num. 2024 del 21.12.2001 istitutiva degli stalli a pagamento (c.d. Strisce blu). 

Nullità dei verbali per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 7, comma 8, C.d.S.

 

 

 

A molti di voi sarà, certamente, capitato di posteggiare la propria autovettura all’interno degli stalli a pagamento c.d. STRISCE BLU e, ritornando dopo una passeggiata o dopo aver sbrigato un impegno, di ritrovare sul parabrezza un Verbale di contestazione emesso da Sostare S.r.l.

Nella maggior parte dei casi con il Verbale viene contestata la violazione dell’art. 7 del C.d.S. perché il veicolo è stato lasciato irregolarmente in sosta nello spazio regolamentato ad orario ed a pagamento SENZA ESPORRE IL BIGLIETTO ORARIO DI PAGAMENTO.

A tal uopo, è opportuno sottolineare che il Comune di Catania ha assunto l’esercizio del parcheggio con custodia o con dispositivi di controllo di durata della sosta in forza della Delibera della Giunta Municipale del 29/11/1995 mercè la quale ha provveduto alla perimetrazione del centro abitato individuato quale zona di particolare rilevanza urbanistica nella quale, sussistendo esigenze e condizioni particolari di traffico, non debba trovare applicazione la regola “tot stalli a sosta libera, tot stalli a pagamento” prescritta dal’Art. 7 comma 8° del Codice della strada.

Di poi, con successiva Delibera num. 2024 del 21.12.2001 il Comune di Catania ha istituito gli stalli a tempo e a pagamento (le c.d. strisce blu) ed affidato il controllo alla società concessionaria Sostare S.r.l.

Sul punto la norma di riferimento non lascia spazi a dubbi interpretativi.

L’art. 7, comma 8, del D.L. 3004.1992 n. 285 statuisce che “Qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio in custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi del controllo di durata della sosta […] su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata della sosta”.

La Suprema Corte, a SEZIONI UNITE, a tal proposito, con un arresto giurisprudenziale che costituisce oggi un indirizzo interpretativo ormai ineludibile, (Cassazione civile, Sezioni Unite Civili, 9 Gennaio 2007 num. 116 Presidente Carbone) ha statuito la illegittimità dei verbali che comminano sanzioni per omessa esposizione del tagliando attestante il pagamento negli stalli delimitati da cd. strisce blu, ove, nella stessa area o nelle immediate vicinanze, non siano riservati altri stalli destinati alla sosta libera dall’ente proprietario delle strade, adeguati per estensione e per numero.

Quindi, il Comune, nel disciplinare gli spazi territoriali di propria pertinenza al fine di regolamentare la sosta, ha il precipuo obbligo di riservare, in maniera adeguata alle esigenze dei residenti e proporzionata, un’area destinata al libero parcheggio.

Il Comune medesimo, qualora proceda alla individuazione e delimitazione delle zone del centro abitato nelle quali, assumendo la sussistenza di particolari esigenze e condizioni di traffico, sia esentato dall’obbligo della superiore riserva, ha il dovere di indicare nella delibera le ragioni di fatto che giustifichino una eccezione siffatta. Diversamente, risorge l’obbligo di osservare la regola generale di cui al mentovato art. 7 comma 8° C.d.s.

Negli anni, lo Studio Legale Barbarino ha cercato di ottenere un indirizzo interpretativo costante in ordine alla nullità e illegittimità delle sopra menzionate delibere emanate dal Comune di Catania, poiché non indicanti le ragioni di fatto che giustificassero la effettiva sussistenza di “esigenze e condizioni particolari di traffico“ .

L‘Ufficio del Giudice di pace di Catania, con diverse Sentenze di accoglimento, ha ritenuto di aderire a questo indirizzo interpretativo in ordine alla sopra paventata illegittimità.
Per completezza, si richiama ivi la Sentenza num. 1554/13 dell’8-29 Aprile 2013 (Giudice di pace estensore Dott.ssa Marinella Di Pietro) nella quale può leggersi che: “….La legge, pertanto, richiede una presa in esame ed una valutazione nell’individuazione di tali luoghi, sulla base di un’istruttoria e di una valida motivazione (TAR Roma Lazio 28.05.2008 n. 5218)….. Nel caso in esame il Comune non ha fornito compiuta prova che la Delibera della Giunta Comunale n. 2810 del 29.11.1996 e i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti parcheggi a pagamento, nella zona di che trattasi, siano stati sufficientemente istruiti, motivati e legittimamente adottati, nè che sia stata prevista, e in quale misura, la contemporanea realizzazione nelle immediate vicinanze di parcheggi gratuiti.”.

Anche l’Ufficio del Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, estensore Dott.ssa Di Bella Gaia, ha sposato in pieno lo stesso indirizzo dell’Ufficio del Giudice di Pace.

La Sentenza del Tribunale di Catania Prima Sezione Civile num. 4685/2017 del 09/11/2017, emessa dal Giudice Dott.ssa Gaia Di Bella, accogliendo l’Appello proposto avverso la Sentenza del Giudice di Pace num. … del … così statuiva: “ L’appello è fondato. Invero, va rilevato che l’art. 7, comma 8 del D.lgs. 30 Aprile 1992 num. 285 (c.d. Codice della Strada) impone ai Comuni (che assumano, direttamente o per il tramite di concessionari, l’esercizio del parcheggio con custodia o con dispositivi di controllo di durata della sosta), l’obbligo di riservare a zona di parcheggio senza custodia e/o dispositivi di controllo di durata una porzione delle aree destinata alla sosta, mentre esclude tale obbligo di riserva con riferimento alle zone opportunamente individuate e delineate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Ne consegue che l’esclusione dell’obbligo di riserva deve ritenersi operante solo a seguito di una valida deliberazione della competente Giunta Comunale”.

Per ulteriore approfondimento potrete trovare, nello spazio Sentenze di questo sito internet, una raccolta delle più significative Sentenze di accoglimento emanate da alcuni Giudici degli Uffici del Giudice di Pace di  Catania e del Tribunale di Catania.