Notifica Cartella di Pagamento: Cosa fare se manca l’avviso di liquidazione?
Notifica Cartella di Pagamento: Cosa fare se manca l’avviso di liquidazione?
Illegittimità della cartella di pagamento per omessa previa notifica dell’avviso di liquidazione.
La cartella di pagamento è illegittima quando non sia stato previamente notificato al contribuente l’avviso di liquidazione, giacchè il suo destinatario non ne ha mai avuto valida e legale conoscenza. Ragion per cui le somme pretese in danno dal contribuente per omesso e/o ritardato pagamento dell’imposta di registro non sono dovute.
A tal proposito, l’art. 54 del Testo Unico Imposta di Registro (D.P.R. 131/1986), rubricato “Riscossione dell’imposta in sede di registrazione”, dispone che: “3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5 (60 giorni N.D.R.), dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. …..5. Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare”.
Orbene, è evidente che l’omessa notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’Ente impositore, quale atto prodromico indispensabile per poter iscrivere a ruolo l’imposta di registro, determini l’illegittimità della successiva cartella di pagamento emessa dall’Agente di Riscossione.
Nella specie, la Corte di Cassazione con la sentenza del 18.05.2009 n. 11456 ha rilevato che “come già osservato nella precedente sentenza S.U. 16412 del 1997, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo primario di garantire il diritto di difesa del contribuente, sicché la omissione della notificazione dell’atto presupposto comporta vizio procedurale che determina la nullità dell’atto successivo notificato”.
In altri termini, tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione; ovvero la cartella di pagamento può limitarsi a richiamare l’atto e/o il provvedimento cui la stessa faccia riferimento, purché tale intimazione sia preceduta dall’avviso di liquidazione in cui sono contenute tutte le informazioni dettagliate in merito alla irrogazione della detta sanzione. Diversamente, il contribuente verrebbe privato della facoltà di verificare la correttezza della richiesta dell’amministrazione (Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, n.26731).
Ragion per cui, è evidente che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisca vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (Commissione Tributaria Provinciale Lecce, Sez. IV, 08/08/2018, n.2578).
Alla luce di quanto esposto, è pienamente legittima la impugnazione della sola cartella di pagamento nell’ipotesi in cui il ricorrente non abbia mai ricevuto alcun atto di previa liquidazione del tributo.