Appalto di servizi. La proroga dell’affidamento del servizio non può essere illimitata nel tempo.
Appalto di servizi. La proroga dell’affidamento del servizio non può essere illimitata nel tempo.
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Contratto di appalto per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Catania, oggi scaduto.
Disapplicazione della Determinazione Dirigenziale num. A04/487 emessa in data 19/10/2016 con la quale il Comune di Catania procedeva, in modo del tutto illegittimo, ad una proroga illimitata per l’affidamento del servizio di riscossione.
Carenza di legittimazione attiva dell’agente di riscossione e conseguente illegittimità di tutte le ingiunzione di pagamento notificate.
Gli atti di riscossione esattoriale sono soggetti ad una rigida disciplina normativa; e, così, innanzi tutto, gli affidamenti ad opera dei singoli comuni agli enti autorizzati del servizio di riscossione esattoriale dei tributi comunali.
E’ importante sapere che, con riguardo all’agente per la riscossione dei tributi comunali del Comune di Catania, tali atti sono stati ritenuti illegittimi dal Giudice di pace di Catania, estensore Avv. Marina Di Gregorio, in virtù del fatto che l’Agente di Riscossione Municipia S.p.A. continua a svolgere il servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie per conto del Comune di Catania in forza di un contratto di appalto ormai ampiamente scaduto.
Per una migliore comprensione del caso in esame, è opportuno sottolineare che, nella data del 29/11/2011, con Delibera di Consiglio Comunale n 37, veniva autorizzato l’espletamento della gara per l’affidamento della gestione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Catania.
Con Determina a contrarre n. A04/48 del 23/03/2012 del Direttore della Ragioneria Generale veniva approvato il capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e dei servizi a supporto della riscossione.
Con Determina n. B16/192 del 03/04/2012 del Direttore del Patrimonio – Economato veniva approvato il relativo Bando di Gara.
A seguito delle procedure di gara, con successiva determina n. B16/645 del 03/10/2012 del Direttore del Patrimonio-Economato veniva disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della R.T.I. Engineering Tributi S.p.A (mandataria) oggi Municipia S.p.a. per la durata di anni 3 (Tre).
Con successiva Determina Dirigenziale n. A04/433 del 23/09/2015, si procedeva all’unica proroga del servizio per i successivi 12 mesi, decorrenti dal termine del 22.10.2015 e perciò fino al 21.10.2016, in applicazione dell’art. 2, comma 4, del medesimo capitolato d’oneri che ciò prevedeva.
Con l’ulteriore Determina Dirigenziale n. A04/487 del 19/10/2016, la Giunta procedeva all’ulteriore proroga dell’affidamento, senza limiti di tempo, del servizio di riscossione, sempre in favore del concessionario Municipia S.p.a., in violazione dell’art. 106, comma 11, dl D.Lgs. 50/2016.
Il tema della proroga dell’appalto scaduto costituisce argomento di sicuro interesse, rappresentando il delicato punto di tensione tra il principio di continuità, volto ad assicurare precariamente il servizio o la fornitura, e la tutela della concorrenza.
L’istituto della proroga è stato, variamente, disciplinato nel d.lgs. n. 163/2006 (c.d. “Vecchio Codice”) e nel d.lgs. n. 50/2016 (c.d. “Nuovo Codice”).
Il Nuovo Codice, all’art. 106, che riguarda le modifiche dei contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, dispone che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e’ prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e’ limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente” (comma 11).”
Alla luce della disciplina posta dal Nuovo Codice e delle coordinate applicative elaborate dalla giurisprudenza amministrativa è, dunque, possibile considerare legittima la proroga dei contratti pubblici allorquando coesistono tutte le seguenti condizioni:
– la facoltà di proroga deve essere espressamente prevista nella lex specialis della originaria procedura di gara;
– la proroga può essere disposta prima che il contratto pubblico scada e mai dopo che sia già scaduto; la necessità di disporre la proroga deve essere determinata da ragioni obiettivamente non dipendenti dalla Stazione appaltante;
– la durata della proroga deve essere limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura a evidenza pubblica e al fine di assicurare precariamente il servizio.
La Giunta Municipale del Comune di Catania, nel caso di specie secondo tale pronunziamento non avrebbe rispettato tali condizioni attraverso le quali potesse legittimamente prorogare l’affidamento del servizio di riscossione in favore della ditta concessionaria.
Invero la facoltà di proroga era espressamente prevista nell’originaria procedura di gara, ma, come si evince al punto 4 dell’art. 2 del capitolato d’oneri rubricato “Durata del Servizio”, il Comune si riservava la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo affidatario e alla consegna allo stesso del servizio, e comunque per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), alle medesime condizioni, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.
I mentovati 12 mesi decorrevano dal termine del 22.10.2015 fino al 21.10.2016.
Con ulteriore Determina Dirigenziale n. A04/487 del 19/10/2016, la Giunta procedeva all’ulteriore proroga dell’affidamento senza limiti di tempo del servizio di riscossione, sempre in favore del concessionario Municipia S.p.a.
Lo Studio Legale Barbarino ha cercato di ottenere un indirizzo interpretativo costante in ordine alla illegittimità della sopra menzionata delibera emanata dal Comune di Catania poichè viziata da eccesso di potere per mancanza di determinate ragioni, per sviamento di potere e per violazione del principio di imparzialità.
L‘Ufficio del Giudice di pace di Catania, con la Sentenza num. 1279/2020 del 30 Settembre 2020 di accoglimento, ha ritenuto di aderire a questo indirizzo interpretativo in ordine alla sopra paventata illegittimità.
Per completezza, si richiama ivi la mentovata Sentenza num. 1279/2020 emessa dal Giudice di pace estensore Dott.ssa Marina Di Gregorio nella quale può leggersi che: “Ritiene questo decidente che sia fondata Ia censura dell’attrice nel ritenere illegittima Ia proroga del servizio attivata con Ia determina dirigenziale A04/487 del 19.10.2016.
L’istituto della proroga in materia di affidamento dei servizi trova iI suo presupposto/limite nella stretta necessità di reperire un nuovo contraente. Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato come seppure la Giunta Municipale di Catania avesse deliberato in data 24.02.2015 , I’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione, Ia relativa proposta di deliberazione non 6 mai stata approvata dal Consiglio Comunale di Catania. Sul punto gli enti convenuti nulla hanno controdedotto e tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi dell’art.115 co, 2 c.p.c.
In particolare, poi, in materia di proroga dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali e intervenuta I’A.N.A.C. con deliberazione 46 del 20 aprile 2011 affermando iI principio di diritto secondo it quale “il servizio di riscossione può essere affidato a soggetti esterni soltanto a seguito di procedura ad evidenza pubblica in applicazione del Codice dei Contratti” e che il regime di proroga unicamente ipotizzabile solo allorquando vi sia già in essere un’attività dell’ente locale diretta all’espletamento di una gara pubblica che garantisca il confronto concorrenziale in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
Nel caso di specie, ed in assenza di specifiche controdeduzioni sul punto, la determina dirigenziale A04/487 appare illegittima e va disapplicata dal giudice ordinario, in virtu dei poteri conferiti dall’art.63 co.1 D.Lgs.165/01, nel giudizio affidato alla sua cognizione.
A tale disapplicazione consegue la carenza di legittimazione attiva della Municipia s.p.a. e Ia illegittimità delle ingiunzioni di pagamento impugnate.