E’POSSIBILE OTTENERE IL RIMBORSO DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI EMESSI IN VIOLAZIONE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE, CORRETTEZZA E BUONA FEDE, ANCORCHE’ PRESCRITTI.

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Intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali. Violazione dei doveri di informazione, correttezza e buona fede in assenza di F.I.A. (Foglio informativo analitico) da parte della società convenuta Poste Italiane s.p.a. Obbligo di risarcimento danni patrimoniali.

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 Dicembre 2000, il quale introduce una nuova normativa in materia di buoni fruttiferi postali, viene stabilito che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta” Da ciò discende che i buoni fruttiferi postali risulteranno prescritti al compimento del decimo anno dalla data di scadenza, da computarsi a partire dal 1Gennaio dell’anno successivo alla scadenza naturale del titolo.

Premesso ciò, occorre stabilire l’esatta decorrenza del dies a quo, ovvero il momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale, essendo in mancanza di ciò il buono fruttifero postale da considerarsi rimborsabile sine die. (cfr. Sent. Tribunale di Cosenza 26.07.2016)

Invero è lo stesso D.M. del 19 Dicembre 2000 ad individuare il predetto termine, infatti, così come stabilisce termini di scadenza dei buoni fruttiferi postali della serie AA1, all’art. 6 impone la consegna al cliente del F.I.A. (c.d. foglio informativo analitico), nel quale tra l’altro deve essere riportata la scadenza del titolo emesso, in ossequio al principio di trasparenza nonché ai doveri di correttezza e buona fede che devono ispirare l’intera procedura.

Sul punto, occorre ribadire quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “con la sottoscrizione del buono fruttifero postale si concreta un vero e proprio accordo negoziale di natura privatistica e nell’ambito di detto accordo l’intermediario propone al cliente e quest’ultima accetta di porre in essere un’operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento(Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13979/2007).

I principi sin qui riportati, hanno così ispirato la recente decisione del Giudice di Pace di Catania il quale nella sentenza num. 2055/2021, accogliendo la domanda sia in fatto che in diritto, ha condannato Poste Italiane S.p.a. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice per danno emergente e lucro cessante con riferimento a tre buoni fruttiferi postali serie AA2, non rimborsati sulla base dell’intervenuta prescrizione.

Orbene, mentre in fatto dalla documentazione in atti la convenuta Poste Italiane s.p.a., nell’emettere e consegnare i buoni fruttiferi postali ometteva di apporre la tabella in cui vengono indicati sia i tassi applicabili che la durata degli stessi, in diritto, in ossequio a quanto previsto dal mentovato D.M. 19.12.2000, occorre che le condizioni dei titoli debbano essere obbligatoriamente riportate nei fogli informativi da consegnare ai sottoscrittori ai fini di una maggiore trasparenza.

Disponeva a tal riguardo il Giudice di pace adito: “Alla luce di quanto sin qui esposto, in applicazione di tutti i principi sin qui richiamati, deve affermarsi che con riferimento al rapporto contrattuale relativo alla titolarità dei buoni fruttiferi per cui è oggi processo la società convenuta ha violato il dovere di informazione, correttezza e buona fede e per tale ragione, quale risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice per danno emergente e lucro cessante, con riferimento ai buoni fruttiferi postali Serie AA2 nn. 00000026486310030, 00000026486410007 e n.00000057602210204, la convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore di parte attrice la complessiva somma di € 1.500,00 maggiorata dell’interesse lordo pari al 40% del capitale oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.”

Alla luce delle anzidette pronunce è pacifico come dal mancato rispetto dei doveri di informazione, correttezza e buona fede discenda non solo il rimborso dei buoni fruttiferi postali emessi in mancanza del F.I.A, ma anche una tutela di tipo risarcitorio, comprensiva di danno emergente e lucro cessante, oltre gli interessi legali dalla proposizione della domanda fino al soddisfo.